Nuovo Accordo Stato Regioni – Formazione Sicurezza Lavoro – 2024

Il momento è arrivato!
Dopo più di due anni di discussione, la “bozza definitiva” (come definita dal Ministero del Lavoro) del nuovo accordo Stato Regioni sulla Sicurezza è ormai pronta, per divenire ufficiale al momento dell’approvazione finale e della conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

È quindi il momento di una nuova sfida, che coinvolgerà tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro; da chi dovrà erogare la formazione a chi avrà la responsabilità di assicurarla sul posto di lavoro.

Il documento traccia le modalità e i requisiti fondamentali per fornire e garantire una formazione efficace e di qualità per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro (obbligatoria per questa figura), il DL SPP, il RSPP, gli ASPP, i coordinatori per la sicurezza, gli addetti all’uso delle attrezzature di lavoro (tra i quali si aggiungono i carroponti) e gli addetti alle attività in spazi confinanti, perseguendo altresì l’obiettivo di definire:

  • durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria;
  • modalità della verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi;
  • monitoraggio dell’applicazione degli accordi e controllo delle attività formative.

Vediamo di seguito le principali novità.

Cosa cambia per i datori di lavoro?

L’accordo introduce il corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore, suddiviso in due moduli:

  • giuridico normativo;
  • organizzazione e gestione del SSL.

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo “cantieri” di 6 ore (previsto anche per i dirigenti).

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo accordo.

L’aggiornamento è quinquennale con durata di 6 ore (possibile la modalità e-learning sia per l’intero percorso formativo, sia per l’aggiornamento).

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DL SPP), dopo aver frequentato il corso come sopraindicato, dovrà seguire:

  • un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riconducibile al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda.

Ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:

  • Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
  • Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
  • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
  • Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)

In questo caso non è possibile erogare la formazione base del DL SPP in modalità e-learning.

L’aggiornamento è quinquennale, con durata di 8 ore (è possibile l’e-learning).

Cosa cambia per i dirigenti?

In questo caso il corso di formazione si riduce da 16 a 12 ore, prevedendo anche un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore (come per i datori di lavoro) per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

I corsi di aggiornamento restano quinquennali con durata di 6 ore, anche in modalità e-learning (ciò vale anche per l’intero percorso formativo).

Cosa cambia per i preposti?

Il corso per preposti dovrà prevedere quattro moduli:

  • giuridico normativo;
  • gestione organizzazione della sicurezza;
  • valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori dell’attività;
  • comunicazione e informazione.

La durata minima è di 12 ore, anche in modalità e-learning (precedentemente era di 8 ore).

L’aggiornamento dovrà essere biennale e con una durata minima di 6 ore.

Cosa cambia per i lavoratori?

Per tali figure non vi sono grandi novità. La formazione generale e quella specifica, sia in termini di contenuti sia di durata, rimangono invariate.

Sono quindi confermate le durate minime di 4 ore per la formazione generale e di:

  • 4 ore per la formazione specifica dei lavoratori di aziende di settore di classi di rischio basso;
  • 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classi di rischio medio;
  • 12 ore per la formazione specifica dei lavoratori di aziende dei settori di classe di rischio alto.

Anche i corsi di aggiornamento mantengono la periodicità quinquennale e la durata di 6 ore.

Cosa cambia per RSPP e ASPP?

Rimane la struttura con tre moduli: A e B valido per tutti e C necessario per i responsabili, ma ci sono alcuni cambiamenti sulle unità didattiche.

Le modifiche riguardano i moduli B di specializzazione, che da 4 passano a 5 (la pesca è stata scorporata dall’agricoltura e silvicoltura). Il settore B – estrazione di minerali da cave miniere, inoltre, è stato tolto dal modulo delle costruzioni.

L’aggiornamento è quinquennale e di 40 ore per RSPP, mentre per ASPP è di 20 ore.

Nessuna variazione, invece per la formazione di CSP e CSE.

Cosa cambia per la formazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati?

Per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011) è previsto un corso di 12 ore, con un modulo giuridico/tecnico (4ore) e una parte pratica (12 ore).

Sono previsti requisiti specifici per i docenti (documentata esperienza professionale, almeno triennale, nei settori interessati), mentre non è possibile svolgere la formazione né in videoconferenza sincrona, né in e-learning.

L’aggiornamento è quinquennale con durata di 4 ore, da svolgere esclusivamente in presenza.

La formazione pregressa è riconosciuta, purché i contenuti siano conformi al nuovo accordo (secondo una valutazione specifica da parte del datore di lavoro: caso per caso).

Cosa cambia per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 81 del 2018?

Viene specificato che al momento della Formazione devono essere presenti tutte le tipologie di attrezzature che nel modulo pratico ogni operatore dovrà utilizzarle (tutte) direttamente.

Vengono introdotti corsi di formazione teorico-pratico anche per lavoratori addetti alla conduzione del seguente attrezzature:

  • macchina agricola che raccoglie frutta (CRF): modulo teorico-tecnico di 4 ore, parte pratica di 4 ore;
  • caricatore per la movimentazione materiali (CMM): modulo teorico-tecnico di 4 ore, parte pratica di 4 ore;
  • carroponte: modulo teorico-tecnico di 4 ore, parte pratica di 6 sei ore per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, per carroponte gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando. La parte pratica passa invece a 7 ore nel caso di carroponte gru a cavalletto con comando pensile/ radiocomando/comando in cabina.

L’aggiornamento è quinquennale, con durata di 4 ore inerente alla parte pratica.

Quando entra in vigore l’accordo?

Come sopra accennato, l’accordo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È tuttavia prevista una fase transitoria di 12 mesi, durante la quale potranno essere avviati corsi secondo le normative precedenti, al fine di consentire un’implementazione graduale e senza interruzioni delle nuove disposizioni​, tenendo tuttavia presente che:

  • i corsi per i preposti già fatti hanno si valore, ma vi è l’indicazione all’obbligo di aggiornamento che dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, nel caso in cui il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni;
  • i corsi precedentemente non normati (spazi confinati e attrezzature come carroponte, macchine raccogli frutta e caricatori per la movimentazione di materiali) dovranno essere svolti entro un anno di tempo dall’entrato in vigore del nuovo accordo. 

A nostro giudizio e in ogni caso, crediamo non sia conveniente per le aziende organizzare dei corsi senza rispettare il nuovo accordo, ragione per la quale meglio farli da subito in conformità alle nuove disposizioni, tenendo quindi presenti oltre alla durata, anche la conformità ai:

  • programmi
  • apporto 1:6 tra istruttori e allievi
  • requisiti dell’ente formatore e dei docenti.

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